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Tutela del segnalante interno ed esterno (Whistleblower)

Riferimenti normativi
Art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001
Piano Nazionale Anticorruzione
Contenuto dell'obbligo

Regolamento

Casella per il segnalante

Segnalazione di fatti corruttivi ed illegalità di genere ai sensi dell'art. 1, comma 51, Legge 190/2012 - art. 54 bis D.Lgs. 165/2001

Chi è testimone di irregolarità, violazioni in materia di corruzione, frodi e abusi, atti a ledere i diritti individuali e delle collettività può agire, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, compilando il "Modello per le segnalazioni di condotte illecite". Non possono essere prese in considerazione segnalazioni orali. 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@apsptaio.org. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge;

- a mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Responsabile Prevenzione della Corruzione riservata/personale".

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Pubblicato il: Venerdì, 22 Giugno 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Maggio 2019
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