Accesso Civico
Art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L 241/1990
Linee Guida Anac FOIA (del 13.09.2016)
L'accesso civico è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Il Responsabile per la Trasparenza è il direttore - dott. Fausto Flaim. La richiesta può essere formulata da chiunque, è gratuita e non deve essere motivata. Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale dell'A.P.S.P. il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o manca risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto Titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 comma 9 bis Legge 241/90), il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (D.Lgs. 104 del 2010). Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito Amministrazione trasparente dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica direttore@apsptaio.org Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato